IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2012,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e, in particolare,
gli articoli 1-bis e 6; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
novembre 2012, n. 252; 
  Visto l'articolo 1, commi 294 e 337, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2013; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 gennaio 2014; 
  Ritenuto di non poter accogliere  l'indicazione  del  Consiglio  di
Stato di destinare all'ampliamento della platea  dei  beneficiari  le
somme risultanti dalla decurtazione  del  contributo  assegnato  alle
imprese prive della  certificazione  di  cui  all'articolo  3,  prima
parte, in quanto la platea stessa  non  puo'  estendersi  ad  imprese
prive dei requisiti di ammissione stabiliti dall'articolo 4; 
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 2014; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari esteri; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre  anni  e  alle
pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in  Italia  e
diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche  tramite
abbonamenti a  titolo  oneroso  per  le  pubblicazioni  on  line.  Al
presente regolamento e' allegato  l'elenco  di  cui  all'Allegato  A,
punto 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  14
novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
                «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
                 «Art. 17, comma 2.  -  Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il Consiglio di  Stato  e  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si pronunciano entro trenta giorni  dalla  richiesta,  sono
          emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1-bis  e  6  del
          decreto-legge  18  maggio  2012,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.103  recante:
          «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
          alle imprese editrici,  nonche'  di  vendita  della  stampa
          quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale»: 
                «Art.  1-bis. (Contributi  a  favore   di   periodici
          italiani pubblicati all'estero).  -  1.  Nell'ambito  delle
          risorse stanziate  sul  pertinente  capitolo  del  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  nel
          rispetto del limite di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  a
          decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno   2012,   e'
          autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2
          milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a  favore
          di periodici italiani pubblicati all'estero da  almeno  tre
          anni e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale
          edite in Italia e  diffuse  prevalentemente  all'estero  da
          almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso
          per le pubblicazioni on line. 
              2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
          al  comma  1  e'  determinata  tenendo  conto  della   loro
          diffusione presso le  comunita'  italiane  all'estero,  del
          loro apporto alla diffusione della lingua e  della  cultura
          italiane, del loro contributo alla promozione  del  sistema
          Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 
              3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  degli  affari  esteri,  sentite   le   competenti
          Commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
          1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero  di
          pagine pubblicate, del numero di  copie  vendute  anche  in
          formato digitale, e riservando  una  apposita  quota  parte
          dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
          esprimono specifiche appartenenze  politiche,  culturali  e
          religiose. 
              4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
          la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
          cui al presente articolo e di deliberarne la  liquidazione,
          composta da rappresentanti della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,  in  pari
          numero, nonche' da rappresentanti  del  Consiglio  generale
          degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
          stampa italiana  all'estero,  della  Federazione  nazionale
          della stampa italiana  e  della  Consulta  nazionale  delle
          associazioni   di   emigrazione.   Ai   componenti    della
          commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese
          comunque denominato  ed  alle  spese  di  funzionamento  si
          provvede con gli ordinari stanziamenti di  bilancio,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». 
              «Art. 6. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati: 
              a)  l'articolo  2,  commi  1  e  2,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 25 novembre  2010,  n.  223,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; 
              c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera  a),
          della legge 7 agosto 1990, n. 250; 
              d) l'articolo 1, comma 458,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266; 
              d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto  1981,
          n. 416; (17) 
              d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001,
          n. 62; (17) 
              d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15
          febbraio 1983, n. 48». 
              Il D.P.C.M.  14  novembre  2012,  n.  252,  dal  titolo
          Regolamento  recante  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          pubblicazione degli atti e  degli  allegati  elenchi  degli
          oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'articolo  7,
          comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la
          tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2013, n. 29. 
                - Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  294  e
          337, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  recante  :
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»: 
              «Art 1, comma 294 - A favore degli italiani  nel  mondo
          sono disposti i seguenti interventi: 
              a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno
          2014, per le elezioni per il  rinnovo  dei  Comites  e  del
          CGIE; 
              b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno
          2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua
          e cultura italiana all'estero; 
              c) per un ammontare pari  a  600.000  euro  per  l'anno
          2014, per il rifinanziamento delle attivita' di assistenza,
          diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in
          condizioni di indigenza; 
              d) per un ammontare pari  a  200.000  euro  per  l'anno
          2014, per il Museo dell'emigrazione italiana  con  sede  in
          Roma; 
              e) per un ammontare pari  a  200.000  euro  per  l'anno
          2014, in favore delle agenzie specializzate per  i  servizi
          stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; 
              f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno
          2014, ad integrazione della  dotazione  finanziaria  per  i
          contributi  diretti  in  favore   della   stampa   italiana
          all'estero di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  18
          maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 16 luglio 2012, n. 103». 
              «Art. 1, comma  337  -  Nelle  more  dell'adozione  del
          provvedimento di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  18  maggio  2012,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai  fini
          dell'erogazione  delle  risorse   destinate   alla   stampa
          periodica  edita  e  diffusa  all'estero,   continuano   ad
          applicarsi i criteri e le modalita' di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri n.  252  del  14  novembre  2012  si
          vedano le note alle premesse.